Statuto del Rotary Club Foggia
anno di costituzione 1954

Art. 1 - Definizioni

Così come sono impiegati in questo Statuto e se il contesto non indica altrimenti, i termini in questo articolo hanno il seguente significato:

1. Consiglio: il consiglio direttivo dei club.
2. Regolamento: il regolamento dei club.
3. Consigliere: un membro dei consiglio direttivo.
4. Socio: un socio attivo dei club.
5. RI: il Rotary International.
6. Anno: l’anno rotariano che inizia il l’ luglio e termina il 30 giugno successivo.

 

Art. 2 - Nome

Il nome di questa associazione è: Rotary Club Foggia (Membro del Rotary International).

 

Art. 3 - Limiti territoriali

I limiti territoriali del club sono i seguenti: Il Comune di Foggia ed i Comuni
della provincia di Foggia.

 

Art. 4 - Scopo dell’Associazione

Il Rotary Club Foggia è una associazione senza scopo di lucro. Lo scopo del Rotary è di diffondere l’ideale del servire inteso come motore e propulsore ideale di ogni attività. In particolare, esso si propone di:

Primo: Promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i propri soci per renderli meglio atti a servire l’interesse generale;

Secondo: Informare ai principi delia più alta rettitudine l’attività professionale e imprenditoriale, riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile e facendo sì che venga esercitata nella maniera più nobile, quale mezzo per servire la collettività;

Terzo: Orientare l’attività privata, professionale e pubblica di ogni socio dei club secondo l’ideale dei servire;

Quarto: Propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello internazionale mediante ii diffondersi nei mondo di relazioni amichevoli fra persone esercitanti diverse attività economiche e professionali, unite nel comune proposito e nella volontà di servire.

 

Art. 5 - Quattro vie d’azione

Le Quattro vie d’azione rappresentano il fondamento teorico e pratico della vita
di questo club.

1. L’Azione interna, prima delle quattro vie, riguarda le attività che deve intraprendere ciascun socio all’interno di questo club per assicurarne il buon funzionamento.

2. L’Azione professionale seconda delle quattro vie, ha lo scopo di promuovere l’osservanza di elevati principi morali nell’esercizio di ogni professione, riconoscere la dignità di ogni occupazione utile e diffondere il valore dei servire, propulsore ideale di ogni attività. I soci sono chiamati a operare, sul piano personale e professionale, in conformità con i principi dei Rotary

3. L’Azione di interesse pubblico, terza delle quattro vie, riguarda le iniziative intraprese dai soci, talvolta in collaborazione con altri, per migliorare la qualità della vita nei comune o nella località in cui si trova il club.

4. L’Azione internazionale, quarta via d’azione rotariana, comprende le attività
svolte dai soci per promuovere l’intesa, la tolleranza e la pace tra i popoli, favorendo 1’incontro con persone di altri Paesi, con la loro cultura, le loro tradizioni, i loro problemi e le loro speranze, attraverso letture e scambi di corrispondenza, come pure tramite la cooperazione alle iniziative e ai progetti promossi dai club a favore di abitanti di altri Paesi.

 

Art. 6 — Riunioni

1. Riunioni ordinarie.

(a) Giorno e ora. Il club si riunisce una volta alla settimana nel giorno e all’ora indicati nel suo regolamento.

(b) Cambiamenti. Per validi motivi, il consiglio può rimandare una riunione a un’altra data (purché avvenga prima di quella della riunione successiva), oppure
può spostarla a un’ora diversa dello stesso giorno o in un luogo diverso da quello usuale.

(c) Cancellazioni. Il consiglio può cancellare una riunione ordinaria se essa cade in un giorno di festa, comprese le festività comunemente osservate, o in caso di decesso di un socio o in caso di eventi eccezionali (es. epidemie, disastri, eventi bellici). Il consiglio può cancellare al massimo quattro riunioni all’anno per cause diverse da quelle sopra indicate, con un limite massimo di tre cancellazioni consecutive.

2. Assemblea annuale. Il regolamento stabilisce che l’assemblea annuale per l’elezione dei dirigenti avvenga entro e non oltre il 31 dicembre.

 

Art. 7 - Compagine dei soci

1. Requisiti generali. Il club è composto da persone adulte e rispettabili con buona reputazione professionale o nella comunità.

2. Tipi di affiliazione. Il club ha due tipi di affiliazione: socio attivo o socio onorario.

3. Soci attivi. Può essere ammesso come socio attivo dei club chiunque sia in
possesso dei requisiti indicati nell’articolo 5, comma 2 dello statuto dei Rotary International.

4. Trasferimento di un ex Rotariano. Un socio può proporre come socio attivo dei
club una persona proveniente da un altro club, la cui affiliazione sia terminata in seguito ai trasferimento dell’attività professionale ai di fuori della località in cui ha sede il club originario. L’ex socio può essere anche proposto dal club di provenienza.
La categoria professionale di appartenenza di un membro che si trasferisce non
impedisce l’ammissione a socio attivo, anche se tale ammissione viola temporaneamente i limiti numerici di categoria.

5. Doppia affiliazione. La doppia affiliazione - a due club rotariani, a un club rotariano e a uno rotaractiano, o come socio attivo e onorario di uno stesso club – non è consentita.

6. Soci onorari.

(a) Requisiti. Possono essere cooptati come soci onorari dei club, per un periodo stabilito dal consiglio, persone che si siano distinte al servizio degli ideali rotariani e non siano state già associate al Rotary Club Foggia. Tali persone possono essere soci onorari di più di un club.

(b) Diritti e privilegi. I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota d’ammissione e delle quote sociali, non hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche all’interno del club e non rappresentano alcuna categoria, ma hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni e di godere di ogni altro privilegio. L’unico diritto e privilegio di cui i soci onorari godono presso un altro club è quello di visitarlo senza essere invitati da un Rotariano.

7. Titolari di cariche pubbliche. I soci che assumano una carica pubblica a termine, continueranno a rappresentare la categoria originale anziché quella della carica a termine. Fanno eccezione alla regola le cariche giudiziarie e quelle presso istituzioni di istruzione di vario livello.

8. Impiego presso il Rotary International. Possono essere soci del club anche i dipendenti del RI.

 

Art. 8 — Categorie professionali

1. Provvedimenti generali.

(a) Attività principale. Ogni socio attivo appartiene a una categoria in base alla sua attività professionale, imprenditoriale o di servizio sociale. La categoria è quella che descrive l’attività principale del socio o dell’impresa, società o ente di cui fa parte.

(b) Rettifiche. Se le circostanze lo richiedono, il consiglio direttivo può rettificare o adattare la categoria di appartenenza di un socio. In tal caso, il socio deve essere informato della modifica e ha diritto a esprimere il proprio parere in proposito.

2. Restrizioni. Il club non può ammettere un nuovo socio attivo in una categoria
che sia già rappresentata da cinque o più soci, a meno che il club non abbia più
di 50 soci, nel qual caso può ammettere un nuovo socio attivo in una categoria,
purché il numero dei suoi rappresentanti non superi il 10% dei soci attivi dei
club. Il numero complessivo dei rappresentanti di una categoria non include i soci pensionati. La categoria di appartenenza di un socio che si trasferisce o di un ex borsista della Fondazione Rotary, secondo la definizione approvata dal Consiglio centrale, non impedisce l’ammissione a socio attivo, anche se tale ammissione viola temporaneamente i limiti numerici di categoria. Il socio che cambi categoria può mantenere la propria affiliazione ai club nella nuova categoria indipendentemente da queste restrizioni.

 

Art. 9 — Assiduità

1. Provvedimenti generali. Ogni socio del club è tenuto a partecipare alle riunioni ordinarie dello stesso. Un socio è considerato presente a una riunione ordinaria se vi partecipa per almeno il 60% della sua durata o se, dovendo assentarsi improvvisamente dalla riunione, in seguito dimostra al consiglio in maniera soddisfacente per questo, che l’assenza è dovuta a motivi validi, ovvero se recupera in uno dei modi seguenti:

(a) Se entro quattordici (14) giorni prima o dopo la riunione cui non può partecipare, il socio

(1) partecipa per almeno il 60% del tempo alla riunione ordinaria di un altro
club o di un club provvisorio;

(2) partecipa alla riunione ordinaria di un club Rotaract o Interact, di un
Gruppo rotariano comunitario, o di un club Rotaract o Interact provvisorio,
o di un Gruppo rotariano comunitario provvisorio;

(3) partecipa a un Congresso del RI, a un Consiglio di Legislazione, a un’Assemblea Internazionale, a un Istituto del Rotary indetto per i dirigenti in carica, gli ex dirigenti e i dirigenti entranti del RI o a qualsiasi altra riunione convocata con l’approvazione del Consiglio centrale del RI o dei presidente del RI che agisca per conto del Consiglio centrale; a un congresso multizonale dei Rotary, a una riunione di una commissione dei RI, a un Congresso
Distrettuale, a un’Assemblea Distrettuale, a una qualsiasi riunione distrettuale
convocata dal Consiglio centrale del RI, alla riunione di una commissione distrettuale convocata dal governatore, o a una riunione intracittadina dei
Rotary club regolarmente annunciata;

(4) si presenta all’ora e nel luogo in cui avvengono di consueto le riunioni
di un altro club, con l’intenzione di parteciparvi, ma non può perché la riunione non ha luogo;

(5) partecipa a un progetto di servizio del club, o a un evento o incontro
sponsorizzato dal club e autorizzato dal suo consiglio;

(6) partecipa a una riunione del consiglio o, se autorizzato dal medesimo, alla
riunione di una commissione cui sia stato assegnato.

(7) partecipa tramite un sito web del club a un’attività interattiva che richieda almeno 30 minuti di partecipazione. Qualora un socio si trovi al di fuori del Paese in cui risiede per più di quattordici (14) giorni, i limiti temporali non sono applicabili al fine di permettere al socio di prendere parte, in qualsiasi momento, alle riunioni nel Paese in cui si trova, che saranno considerate un valido recupero di quelle cui non ha potuto prender parte durante  soggiorno all’estero.

(b) Se al momento della riunione, il socio si trova:

(1) in viaggio verso o da una delle riunioni indicate ai comma (a) (3) di
questa sezione;
(2) in servizio come dirigente, membro di una commissione dei RI o amministratore della Fondazione Rotary;
(3) in servizio come rappresentante speciale del governatore distrettuale in
occasione della formazione di un nuovo Club;
(4) in viaggio per affari rotariani, in rappresentanza del RI;
(5) direttamente e attivamente impegnato in un progetto di servizio sponsorizzato dal distretto, dal RI o dalla Fondazione Rotary in una zona remota in cui non esista la possibilità di compensare l’assenza;
(6) impegnato in attività rotariane debitamente autorizzate dal consiglio, che
non consentano la partecipazione alla riunione.

2. Assenze prolungate per trasferte di lavoro. Il socio che si trovi in trasferta dal Paese in cui risiede per un periodo di tempo prolungato può partecipare alle riunioni di un club locale, a seguito di accordo fra quest’ultimo e il proprio club.

3. Assenze giustificate. L’assenza di un socio si considera giustificata se:

(a) tale assenza si verifica in conformità con le condizioni e le circostanze
approvate dal consiglio. Il consiglio può giustificare l’assenza di un socio
per motivi che considera validi e sufficienti;

(b) l’età del socio e i suoi anni di affiliazione a uno o più club, combinati
insieme, equivalgono a un minimo di 85 anni e il socio abbia comunicato per iscritto al segretario del club il proprio desiderio di essere esentato, ottenendo il permesso del consiglio.

4. Assenze dei dirigenti dei RI. L’assenza di un socio è giustificata se il socio è dirigente dei RI.

5. Registri delle presenze. Un socio le cui assenze siano giustificate in base a quanto indicato dai commi 3 (b) e 4 del presente articolo non è considerato ai fini dei computo delle presenze e delle assenze alle riunioni del club.



Art. 10 - Consiglieri e dirigenti

1. Organo direttivo. L’organo direttivo del club è ii consiglio direttivo, costituito e composto in conformità ai regolamento dei club.

2. Autorità. L’autorità del consiglio si estende a tutti i dirigenti e alle commissioni e, se ha motivi validi, può dichiarare vacante una carica.

3. Decisioni dei consiglio. Le decisioni del consiglio in merito a qualsiasi aspetto dell’attività del club hanno carattere definitivo e contro di esse è ammesso unicamente l’appello ai club. Tuttavia, nel caso in cui il consiglio decida di revocare l’affiliazione di un socio, l’interessato può, conformemente all’articolo 12, comma 6, fare appello al club, richiedere la mediazione o avvalersi della clausola arbitrale. In caso di appello, una decisione può essere annullata solo dal voto dei due terzi dei soci presenti a una riunione ordinaria in cui sia presente il numero legale dei partecipanti, purché la presentazione dell’appello sia stata comunicata dai segretario a ogni socio del club almeno decisione dei club ha valore definitivo.

4. Dirigenti. I dirigenti del club sono: il presidente, ii presidente entrante e uno o più vicepresidenti, il segretario, il tesoriere e il prefetto. Presidente, presidente entrante e vicepresidenti sono membri di diritto dei consiglio, mentre segretario, tesoriere e prefetto possono esserlo o meno, a seconda di quanto stabilito dal regolamento dei club.

5. Elezione dei dirigenti.

(a) Mandato dei dirigenti (presidente escluso). I dirigenti sono eletti in base a quanto stabilito dal regolamento del club e, tranne il presidente, entrano in
carica il 10 luglio immediatamente successivo alla loro elezione e restano in carica per il periodo previsto per la stessa, o fino all’elezione e all’insediamento dei loro successori.

(b) Mandato presidenziale. Il presidente è eletto in base a quanto stabilito dal
regolamento del club, non oltre due (2) anni e non meno di diciotto (18) mesi prima dei giorno in cui deve entrare in carica. Il presidente designato assume l’incarico di presidente eietto il 10 luglio dell’anno immediatamente precedente a quello per cui è stato eletto presidente. Il mandato presidenziale ha inizio il 10 luglio e dura un anno oppure fino all’elezione e all’insediamento di un successore.

(c) Requisiti. Tutti i dirigenti e i membri dei consiglio devono essere soci in regola dei club. Il presidente entrante deve partecipare al seminario d’istruzione dei presidenti eletti e all’assemblea distrettuale, a meno che non ne sia dispensato dal governatore entrante. In tal caso, il presidente entrante deve inviare in sua vece un rappresentante dei club incaricato di informarlo sui lavori. In caso non venga eseguita nessuna delle summenzionate procedure, il presidente entrante non può essere presidente dei club. In questo caso, l’attuale presidente rimane in carica sino all’elezione di un successore che abbia partecipato al seminario d’istruzione dei presidenti eletti e all’assemblea distrettuale o abbia ricevuto una formazione ritenuta sufficiente dal governatore eletto.

 

Art. 11 - Quote sociali

Ogni scio è tenuto a pagare una quota di ammissione e quote sociali annuali,
come stabilito dal regolamento, con l’eccezione dei soci provenienti da altri club, i quali, se ammessi al club, non devono pagare una seconda quota di ammissione (Art. 7, comma 4). I Rotaractiani che abbiano cessato di essere soci di un club
Rotaract entro i due anni precedenti e che vengano accettati quali soci di questo club saranno esentati dal versamento della quota d’ammissione.

Art. 12 - Durata dell’affiliazione

1. Durata. L’affiliazione al club dura fintanto che esiste il club, salvo cessazione secondo le disposizioni che seguono.

2. Cessazione automatica.

(a) Requisiti. Un socio cessa automaticamente di far parte dei club quando non
soddisfa più i requisiti di appartenenza. Va però evidenziato che:

(1) il consiglio può concedere a un socio che si trasferisca al di fuori della
località in cui ha sede il club, un permesso speciale non superiore a un (1) anno, per consentirgli di visitare un club nella località in cui si trasferisce
e farsi conoscere, purché il socio continui a soddisfare tutti i requisiti di appartenenza al club;

(2) ii consiglio può consentire a un socio che si trasferisca al di fuori della località in cui ha sede il club di mantenerne l’affiliazione, purché il socio
continui a soddisfare tutti i requisiti di appartenenza al club.

(b) Riammissione. Un socio la cui affiliazione cessi per uno dei motivi esposti al comma (a) può presentare domanda di riammissione, mantenendo la categoria precedente o richiedendone una nuova, senza dover pagare una seconda quota
di ammissione.

(c) Cessazione dell’affiliazione come socio onorario. Un socio onorario cessa automaticamente
di essere tale ai termine dei periodo stabilito dal consiglio per tale affiliazione. Il consiglio può tuttavia estendere detto periodo, come può anche revocare
l’affiliazione onoraria in qualsiasi momento.

3. Cessazione per morosità.

(a) Procedura. Un socio che non abbia pagato le quote dovute entro i 30 giorni
successivi alla scadenza è invitato a versarle dal segretario mediante un sollecito scritto, inviato all’ultimo indirizzo noto. Se il pagamento non avviene entro 10 giorni dalla data dei sollecito, il consiglio può, a propria discrezione, revocare i’affiliazione dei socio.

(b) Riammissione. Il consiglio può riammettere un socio che abbia perso l’affiliazione al club, previa domanda e pagamento di tutte le somme dovute. Nessun socio, tuttavia, può essere riammesso come socio attivo se la propria categoria è stata nel frattempo occupata (Art. 8, comma 2).

4. Cessazione per assenza abituale.

(a) Percentuali di assiduità. Un socio deve partecipare ad almeno ii 30% delle riunioni ordinarie dei proprio club o di un altro (fanno eccezione gli assistenti dei governatore, secondo la definizione del Consiglio centrale, che sono esonerati dall’obbligo di frequenza). I soci che non soddisfano questi requisiti perderanno l’affiliazione ai club a meno che non siano dispensati dal consiglio per validi motivi.

(b) Assenze consecutive. Un socio che risulti assente a quattro riunioni consecutive e che non sia dispensato dal consiglio per validi motivi o in base a quanto stabilito all’articolo 9, commi 3 o 4, deve essere informato dal consiglio che la sua assenza può essere interpretata come rinuncia all’affiliazione al club. Dopodiché il consiglio può, a maggioranza, revocare l’affiliazione.

5. Cessazione per altri motivi.

(a) Motivi validi. Il consiglio può, a una riunione convocata per l’occasione,
revocare l’affiliazione di qualsiasi socio che non soddisfi più i requisiti richiesti per l’appartenenza ai club, o per altri validi motivi, mediante il voto di almeno due terzi dei suoi membri. I principi guida di tale riunione sono delineati nell’Art. 7, comma 1 e nella Prova delle quattro domande.

(b) Preavviso. Prima dell’intervento indicato al punto (a) del presente comma, il consiglio deve informare il socio delle proprie intenzioni, con un preavviso
scritto di almeno dieci (10) giorni, dandogli la possibilità di rispondere per
iscritto. Il socio ha inoltre diritto ad esporre di persona le proprie ragioni
davanti al consiglio.
Il preavviso va recapitato di persona o mediante raccomandata all’ultimo
indirizzo noto dei socio.

(c) Sospensione della categoria. Una volta che il consiglio ha revocato l’affiliazione di un socio per i motivi esposti nel presente comma, il club non può ammettere un altro socio nella stessa categoria dell’ex socio fintanto che non sia scaduto il termine per proporre appello e non sia stata annunciata la decisione dei club o degli arbitri.
Questa disposizione non si applica se, dopo l’ammissione del nuovo socio e indipendentemente dall’esito dell’appello, il numero di soci appartenenti a tale
categoria rientra comunque nei limiti consentiti.

6. Diritto di appello o cessazione per decisione arbitrale.

(a) Preavviso. Entro sette (7) giorni dalla decisione dei consiglio di revocare
l’affiliazione, il segretario deve inviare al socio la comunicazione scritta della decisione. Il socio ha quindi quattordici (14) giorni per comunicare per iscritto ai segretario la propria intenzione di appellarsi ai club o di richiedere una mediazione o arbitrato, come stabilito dall’articolo 16.

(b) Riunione per la discussione sull’appello. In caso di appello, ii consiglio decide la data della riunione ordinaria dei club in cui questo va discusso, riunione che deve tenersi entro ventuno (21) giorni dalla ricezione dell’appello. Ogni socio deve essere informato dell’argomento specifico della riunione con almeno cinque (5) giorni di anticipo. A tale riunione sono ammessi solo i soci dei club.

(c) Mediazione o arbitrato. La procedura usata per la mediazione o l’arbitrato è
quella indicata nell’articolo 16.

(d) Appello. In caso di appello, la decisione dei club ha carattere definitivo per tutte le parti e non è soggetta ad arbitrato.

(e) Decisione arbitrale. In caso di arbitrato, la decisione degli arbitri o, se gli arbitri non raggiungono un accordo, dei presidente dei collegio arbitrale, ha carattere definitivo per tutte le parti e non è soggetta ad appello.

(f) Mediazione non riuscita. Nel caso la mediazione non abbia successo, il socio
può proporre appello al club o richiedere l’arbitrato secondo quanto indicato al punto (a).

7. Decisioni del consiglio. La decisione del consiglio diventa definitiva in mancanza di appello ai club o di richiesta di arbitrato.

8. Dimissioni. Le dimissioni di un socio dal club devono essere comunicate per
iscritto al presidente o al segretario, e sono accettate dal consiglio a condizione che il socio sia in regola con il pagamento delle somme spettanti al club.

9. Perdita dei diritti relativi al patrimonio sociale. Un socio che cessi, per qualsiasi motivo, di appartenere ai club, perde ogni diritto sui fondi o altri beni appartenenti al club.

10. Sospensione dai club. Indipendentemente da ogni altra disposizione prevista in questo statuto, se il consiglio ritiene che:

(a) al socio siano state rivolte accuse fondate di violazione delle disposizioni dello statuto o di comportamento scorretto o tale da nuocere agli interessi dei club;

(b) le accuse, se comprovate, costituiscano giusta causa di revoca dell’affiliazione;

(c) sia auspicabile comunque attendere la conclusione di un procedimento o
evento giudicato indispensabile dai consiglio prima che si possa deliberare in
merito alla revoca dell’affiliazione;

(d) che sia nell’interesse dei club che il socio venga sospeso temporaneamente,
senza alcuna votazione in merito alla sua affiliazione, dalle riunioni e altre
attività dei club e da eventuali incarichi direttivi all’interno del club;
il consiglio può, mediante il voto di almeno due terzi dei suoi membri, sospendere il socio per il periodo e alle condizioni che il consiglio stesso ritenga necessari, purché rispondenti a criteri di ragionevoiezza. Il socio sospeso è esonerato temporaneamente dall’obbligo di frequenza alle riunioni.

Art. 13 - Affari locali, nazionali e internazionali

1. Argomenti appropriati. Il benessere generale della comunità locale, della nazione e del mondo interessa naturalmente i soci dei club; ogni questione pubblica che abbia a che fare con tale benessere può essere oggetto di analisi e discussione alle riunioni dei club, in modo che i soci possano farsi un’opinione personale. Ciò nonostante, il club non deve esprimere opinioni in merito a questioni pubbliche controverse.

2. Neutralità. Il club non appoggia o raccomanda candidati a cariche pubbliche,
né discute durante le sue riunioni i meriti o i difetti ditali candidati.

3. Apoliticità.

(a) Comunicati e giudizi. Il club non può adottare né diffondere comunicati o
giudizi, né prendere decisioni in merito a questioni o problemi internazionali di natura politica.

(b) Appelli. Il club non può rivolgere appelli a club, popoli o governi, né diffondere lettere, discorsi o programmi per la risoluzione di problemi internazionali specifici di natura politica.

4. Celebrazione delle origini dei Rotary.
La settimana in cui ricorre l’anniversario della fondazione dei Rotary (23 febbraio) è stata designata Settimana delia pace e della comprensione mondiale. Durante questa settimana, ii club festeggia il servizio reso dai Rotary, riflette sui risultati conseguiti in passato e si concentra sui programmi intesi a promuovere la pace, la comprensione e la cooperazione a livello locale e globale.

Art. 14 - Riviste rotariane

1. Abbonamento obbligatorio. A meno che il club non sia stato dispensato dal Consiglio centrale dall’osservare gli obblighi stabiliti nel presente articolo secondo quanto previsto dal regolamento del RI, ogni socio deve abbonarsi alla rivista ufficiale dei Rotary International, o a una rivista rotariana approvata e prescritta per il club dal Consiglio centrale per la durata dell’affiliazione. L’abbonamento va pagato ogni sei (6) mesi, fintanto che dura l’affiliazione dei socio al club e fino al termine dei semestre in cui il socio cessi di far parte dei club.

2. Riscossione. Il club ha il compito di riscuotere gli importi relativi agli abbonamenti dei soci per semestre anticipato e di trasmetterli alla segreteria generale del RI o all’ufficio della pubblicazione rotariana locale, in base a quanto stabilito dai Consiglio centrale.

Art. 15 - Accettazione dello scopo e osservanza dello statuto e dei regolamento

Il socio ha diritto ai privilegi del club solamente dietro il pagamento della quota di ammissione e delle quote sociali, pagamento che comporta l’accettazione dei principi del Rotary, quali sono espressi nello scopo dell’associazione, e l’impegno a osservare lo statuto e il regolamento di questo club e a esserne vincolato. Nessun socio può essere dispensato dall’osservanza dello statuto e del regolamento adducendo la scusa di non averne ricevuta copia.

Art. 16 - Arbitrato e mediazione

1. Controversie. In caso di controversia tra un socio o un ex socio e il club, un suo dirigente o il consiglio, riguardo a una questione che non sia una decisione dei consiglio e che non possa essere risolta mediante la procedura prevista in questi casi, la controversia sarà deferita, mediante richiesta inoltrata ai segretario da una delle due parti, a un mediatore o a un collegio arbitrale.

2. Data. Il consiglio, dopo aver sentito le parti interessate, deve fissare la data della mediazione o dell’arbitrato entro e non oltre 21 giorni dalla richiesta.

3. Mediazione. La mediazione si svolge secondo la procedura riconosciuta da un ente competente o raccomandata da un organo di mediazione che vanti esperienza in mediazione di controversie ovvero che sia raccomandata dalle linee guida del Consiglio centrale dei RI o dei Consiglio di amministrazione della Fondazione Rotary. Solamente un socio di un club può essere nominato come mediatore. Il club può richiedere che sia il governatore del distretto o un suo rappresentante a nominare un mediatore, sempre socio di un club, che abbia le capacità e l’esperienza necessarie.

(a) Esiti della mediazione: le decisioni convenute dalle parti durante la mediazione sono trascritte in un documento, che deve essere consegnato alle parti, al mediatore e al consiglio, il quale depositerà la propria copia presso il segretario. Si deve quindi preparare un riassunto della soluzione concordata dalle parti.
Se il conflitto non viene chiarito, una delle parti può richiedere ulteriori
incontri di mediazione.

(b) Fallimento della mediazione: se la mediazione non riesce, una delle parti può richiedere il ricorso all’arbitrato ai sensi dei comma i del presente articolo.

4. Arbitrato. In caso di arbitrato, ognuna delle due parti nomina un arbitro e gli arbitri nominano il presidente dei collegio arbitrale. Arbitri e presidente devono essere soci di un Rotary club.

5. Decisione arbitrale. La decisione presa dagli arbitri o, in caso questi giungano a soluzioni diverse, dal presidente dei collegio arbitrale, è definitiva, vincolante e incontestabile.

Art. 17 - Regolamento

Questo club deve adottare un regolamento che non sia in contrasto con lo statuto
o il regolamento dei RI, con le norme specifiche di una zona nel caso siano state determinate dal RI e con il presente statuto. Detto regolamento può incorporare provvedimenti supplementari e può essere emendato secondo le disposizioni in esso contenute.

Art. 18 - Interpretazione

L’uso dei termine “posta”, in qualsiasi forma, derivazione e combinazione appaia
nel presente statuto, implica l’uso sia della posta tradizionale che di quella elettronica (e-mail), quest’ultima intesa come mezzo per ridurre i costi e ottimizzare i tempi di risposta.

Art. 19 - Emendamenti

1. Modalità. Salvo per quanto stabilito al successivo comma 2, il presente statuto può essere emendato solo dal consiglio di legislazione nel modo stabilito dal regolamento del RI per l’emendamento dei medesimo.

2. Emendamento degli articoli 2 e 3. Gli articoli 2 (Nome) e 3 (Limiti territoriali) dei presente statuto possono essere emendati in qualunque riunione ordinaria del club alla quale sia presente il numero legale, mediante voto affermativo dei due terzi dei soci presenti e votanti, a condizione che la proposta di emendamento sia stata comunicata per iscritto a tutti i soci almeno dieci (10) giorni prima della riunione, e che tale emendamento venga approvato dal Consiglio centrale dei RI.
L’emendamento entra in vigore solo dopo tale approvazione. Il governatore può presentare al Consiglio centrale del RI la propria opinione in merito alla modifica proposta.


Foggia, 29 aprile 2010

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                          P. IVA: 94037450718

 

 

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